[1]TRADUZIONE NON UFFICIALE LE PARTI CONTRAENTI,

[2]Considerando che, ai fini dell'efficacita' della convenzione sulle zone umide d'importanza internazionale, in particolare quali habitat della selvaggina, adottata a Ramsar il 2 febbraio 1971 (qui di seguito designata "la convenzione"), sia necessario aumentare il numero delle Parti contraenti; Consapevoli del fatto che l'aggiunta di versioni originali agevolerebbe una piu' vasta partecipazione alla convenzione; Considerando, inoltre, che il testo della convenzione non prevede una procedura di emendamento, cio' che rende difficile qualsivoglia emendamento del testo che potrebbe essere ritenuto necessario; Hanno convenuto quanto segue:

[4]Tra l'articolo 10 e l'articolo 11 della convenzione sara' inserito il seguente articolo: "Articolo 10-bis 1. La presente convenzione potra' essere emendata in una riunione delle Parti contraenti, a tal fine convocata in conformita' al presente articolo. 2. Proposte di emendamenti potranno essere presentate da ciascuna Parte contraente. 3. Il testo di ogni proposta di emendamento e le motivazioni di detta proposta saranno comunicate all'organismo o al Governo facente funzione di ufficio permanente ai sensi della convenzione (qui di seguito denominata "l'ufficio"), e saranno immediatamente comunicate dall'ufficio a tutte le Parti contraenti. Ogni osservazione concernente il testo, emanata da una Parte contraente, sara' comunicata all'ufficio nei tre mesi successivi alla data in cui gli emendamenti sono stati comunicati dall'ufficio alle Parti contraenti. L'ufficio, subito dopo la data limite di presentazione delle osservazioni, comunichera' alle Parti contraenti tutte le osservazioni ricevute fino a tal data. 4. L'ufficio convochera', su richiesta scritta di un terzo del numero delle Parti contraenti, una riunione delle Parti contraenti, al fine di esaminare ogni emendamento comunicato in conformita' al paragrafo 3. L'ufficio consultera' le Parti riguardo alla data ed al luogo della riunione. 5. Gli emendamenti saranno adottati alla maggioranza dei due terzi delle Parti contraenti presenti e votanti. 6. Dopo essere stato adottato, un emendamento entrera' in vigore, per le Parti contraenti che lo abbiano accettato, il primo giorno del quarto mese successivo alla data in cui due terzi delle Parti contraenti abbiano depositato uno strumento di accettazione presso il depositario. Per ciascuna Parte contraente che depositera' uno strumento di accettazione dopo la data alla quale due terzi delle Parti contraenti abbiano depositato uno strumento di accettazione, l'emendamento entrera' in vigore il primo giorno del quarto mese successivo alla data di deposito dello strumento di accettazione di detta Parte".

Testo vigente dal 15 maggio 1987

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-02-11;184~protocollo-art1 · fonte del testo