[1]TESTO RIVEDUTO DELLA VERSIONE ORIGINALE FRANCESE Convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale in particolare quali habitats degli uccelli acquatici.

[2]LE PARTI CONTRAENTI Riconoscendo l'interdipendenza dell'uomo e del suo ambiente; Considerando le funzioni ecologiche fondamentali delle zone umide in quanto regolatrici del regime delle acque, ed in quanto habitats di una flora e di una fauna caratteristiche ed in particolare degli uccelli acquatici; Convinte che le zone umide costituiscono una risorsa di grande valore economico, culturale, scientifico e ricreativo, la cui scomparsa sarebbe irreparabile; Desiderose di arginare, ora ed in futuro, i graduali sconfinamenti in dette zone umide, nonche' la scomparsa di dette zone; Riconoscendo che gli uccelli acquatici, nelle loro migrazioni stagionali, possono attraversare le frontiere e devono, di conseguenza, essere considerati come una risorsa internazionale; Convinte che la conservazione delle zone umide, della loro flora e della loro fauna, possa essere assicurata abbinando politiche nazionali a lungo termine ad un'azione internazionale coordinata; Hanno convenuto quanto segue:

[3]Articolo 1.

[4]1, Ai sensi della presente convenzione, per zone umide si intendono distese di paludi, di torbiere o di acque naturali o artificiali, permanenti o temporanee, dove l'acqua e' stagnante o corrente, dolce, salmastra o salata, ivi comprese distese di acqua marina la cui profondita' a marea bassa non superi sei metri. 2. Ai sensi della presente convenzione, per uccelli acquatici si intendono uccelli la cui esistenza dipende, ecologicamente, dalle zone umide.

Testo vigente dal 15 maggio 1987

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-02-11;184~art1 · fonte del testo