Le Parti contraenti si consulteranno in merito all'esecuzione degli obblighi derivanti dalla convenzione, in particolare nel caso di una zona umida che si estende sui territori di piu' Parti contraenti o qualora un bacino idrografico sia suddiviso tra varie Parti contraenti. Esse cercheranno di coordinare ed allo stesso tempo di favorire le loro politiche e normative presenti e future, relative alla conservazione delle zone umide, della loro flora e della loro fauna.
Testo vigente dal 15 maggio 1987
