Le Parti contraenti si consulteranno in merito all'esecuzione degli obblighi derivanti dalla convenzione, in particolare nel caso di una zona umida che si estende sui territori di piu' Parti contraenti o qualora un bacino idrografico sia suddiviso tra varie Parti contraenti. Esse cercheranno di coordinare ed allo stesso tempo di favorire le loro politiche e normative presenti e future, relative alla conservazione delle zone umide, della loro flora e della loro fauna.

Testo vigente dal 15 maggio 1987

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-02-11;184~art5 · fonte del testo