1. Ciascuna Parte contraente favorira' la conservazione delle zone umide e degli uccelli acquatici, creando riserve naturali nelle zone umide, sia che queste figurino o no nella lista, e provvedera' in maniera adeguata alla loro sorveglianza. 2. Se una Parte contraente, per motivi urgenti d'interesse nazionale, toglie una zona umida inclusa nella lista, o ne riduce l'estensione, essa dovrebbe compensare, per quanto possibile, qualsiasi diminuzione di risorse di zone umide, ed in particolare dovrebbe creare nuove riserve naturali per gli uccelli acquatici e per la protezione, nella stessa regione o altrove, di una parte adeguata del loro habitat primitivo. 3. Le Parti contraenti incoraggeranno la ricerca e lo scambio di dati e di pubblicazioni relative alle zone umide, alla loro flora ed alla loro fauna. 4. Le Parti contraenti faranno il possibile, mediante una adeguata gestione, per aumentare le popolazioni di uccelli acquatici nelle zone umide appropriate.
Testo vigente dal 15 maggio 1987
