1. La convenzione rimarra' in vigore per una durata indeterminata. 2. Ogni Parte contraente potra' denunciare la convenzione dopo un periodo di cinque anni successivo alla data alla quale essa e' entrata in vigore per detta Parte, inviandone notifica per iscritto al depositario. La denuncia avra' effetto quattro mesi dopo il giorno in cui la notifica sara' stata ricevuta dal depositario.

Testo vigente dal 15 maggio 1987

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-02-11;184~art11 · fonte del testo