[1]Articolo III Eccezione alla franchigia postale per i cecogrammi

[2]1. In deroga all'articolo 7, le amministrazioni postali di Indonesia, San Vincenzo e Grenadine e Turchia, che non accordano la franchigia postale ai cecogrammi nel loro servizio interno, hanno la facolta' di percepire le tasse di affrancatura e le tasse per servizi speciali, le quali peraltro non possono essere superiori a quelle del loro servizio interno. 2. In deroga all'articolo 7 le amministrazioni postali di Germania, America (Stati Uniti), Australia, Austria, Canada, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Giappone e Svizzera hanno la facolta' di riscuotere le tasse per servizi speciali applicate ai cecogrammi nel loro servizio interno.

Testo vigente dal 2 marzo 2007

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2007-01-12;18~protocollo-finale-della-convenzione-postale-europea-artiii · fonte del testo