[1]terminali. Disposizioni applicabili a flussi di traffico verso, da e tra i paesi del sistema transitorio

[2]1. Remunerazione

[3]1.1 La remunerazione per invii di posta-lettere, ad esclusione dei sacchi M, e' di 0,147 DTS per invio e 1,491 per chilogrammo.

[4]1.1.1 Per i flussi inferiori a 100 tonnellate all'anno, le due componenti sono convertite in un tasso totale di 3,727 DTS per chilogrammo sulla base di una media mondiale di 15,21 invii per chilogrammo.

[5]1.1.2 Per i flussi superiori a 100 tonnellate all'anno, si applica il tasso totale di 3,727 DTS per chilogrammo nel caso in cui ne' l'amministrazione di destinazione, ne' quella di origine chiedano una revisione del tasso sulla base del numero reale di invii per chilogrammo del flusso in questione. Inoltre, tale tasso viene applicato nel caso in cui il numero reale di invii per chilogrammo e' compreso tra 13 e 17.

[6]1.1.3 Quando una delle amministrazioni chiede l'applicazione del numero reale di invii per chilogrammo, il calcolo della remunerazione del flusso in questione e' effettuato secondo il meccanismo di revisione previsto nel Regolamento della posta-lettere.

[7]1.1.4 Un paese del sistema target non puo' chiedere la revisione al ribasso del tasso totale indicato al punto 1.1.2 contro un paese del sistema transitorio, a meno che quest'ultimo paese non chieda una revisione in senso contrario.

[8]1.2 Per i sacchi M il tasso da applicare e' di 0,793 DTS per chilogrammo.

[9]1.2.1 I sacchi M con peso inferiore ai 5 chilogrammi vanno considerati come se pesassero 5 chilogrammi ai fini della remunerazione delle spese terminali.

[10]1.3 E' prevista una remunerazione supplementare di 0,5 DTS ad invio per gli invii raccomandati e di 1 DTS ad invio per gli invii con valore dichiarato. 2. Meccanismo di armonizzazione dei sistemi target 2.1 Quando un'amministrazione del sistema target destinataria di un flusso di corriere superiore a 50 tonnellate all'anno accerti che il peso annuale di questo flusso eccede la soglia calcolata secondo le condizioni precisate nel Regolamento ella posta-lettere, essa puo' applicare al corriere eccedente tale soglia il sistema di remunerazione previsto dall'articolo 29, a condizione che non sia stato applicato il meccanismo di revisione. 2.2 Quando un'amministrazione del sistema transitorio che in un anno riceve un flusso di corriere superiore alle 50 tonnellate da un altro paese del sistema transitorio stabilisce che il peso annuale di tale flusso eccede la soglia calcolata secondo le condizioni precisate nel Regolamento della posta-lettere, essa puo' applicare al corriere eccedente tale soglia il supplemento di remunerazione previsto dall'articolo 31, a condizione che non sia stato applicato il meccanismo di revisione. 3. Corriere in grande quantita' 3.1 La remunerazione per il corriere in grande quantita' a favore dei paesi dei sistema target viene stabilita tramite l'applicazione dei tassi per invio e per chilogrammo previsti dall'articolo 29. 3.2 Le amministrazioni del sistema transitorio possono chiedere, per il corriere in grande quantita' ricevuto, una remunerazione di 0,147 DTS per invio e 1,491 DTS per chilogrammo. 4. Non si puo' applicare alcuna riserva a tale articolo, salvo nel caso di accordo bilaterale.

Testo vigente dal 2 marzo 2007

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2007-01-12;18~art30 · fonte del testo