[1]Articolo II Tasse

[2]1. In deroga all'articolo 6, le amministrazioni postali di Australia, Canada e Nuova Zelanda sono autorizzate a riscuotere imposte postali diverse da quelle previste dai Regolamenti, quando tali imposte siano ammissibili per la legislazione del loro paese.

Testo vigente dal 2 marzo 2007

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2007-01-12;18~protocollo-finale-della-convenzione-postale-europea-artii · fonte del testo