[1]della o delle entita' incaricate di adempiere agli obblighi derivanti dall'adesione alla Convenzione

[2]1. I Paesi membri notificano al Bureau internazionale, entro sei mesi dalla chiusura del Congresso, il nome e l'indirizzo dell'organo di governo incaricato della supervisione degli affari postali. Inoltre, i Paesi membri entro lo stesso periodo comunicano anche, il nome e l'indirizzo del o degli operatori designati ufficialmente ad assicurare l'esecuzione dei servizi postali e adempiere agli obblighi derivanti dagli Atti dell'Unione sul proprio o loro territori. Tra i due Congressi, qualunque cambiamento riguardante gli organi di governo e gli operatori designati ufficialmente deve essere notificato al Bureau internazionale nel piu' breve tempo possibile.

Testo vigente dal 2 marzo 2007

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2007-01-12;18~art2 · fonte del testo