[1]postale universale

[2]1. Al fine di rafforzare il concetto di unicita' del territorio postale dell'Unione, i Paesi membri vigilano affinche' tutti gli utilizzatorilclienti godano del diritto a un servizio postale universale che corrisponda a un'offerta di servizi postali di base di qualita', forniti in modo permanente in ogni parte del territorio, a prezzi accessibili. 2. A questo scopo, i Paesi membri stabiliscono, nell'ambito della loro legislazione postale nazionale o in altri modi abituali, sia la portata dei servizi postali interessati, sia le condizioni di qualita' e di prezzi accessibili, tenendo conto allo stesso tempo dei bisogni della popolazione e delle condizioni nazionali. 3. I Paesi membri vigilano affinche' le offerte di servizi postali e le norme di qualita' siano rispettate dagli operatori incaricati di assicurare il servizio postale universale. 4. I Paesi membri vigilano affinche' la prestazione del servizio postale universale sia assicurata in modo valido, garantendo cosi' la sua continuita'.

Testo vigente dal 2 marzo 2007

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2007-01-12;18~art3 · fonte del testo