[1]presentate in occasione del Congresso
[2]1. Non e' autorizzata alcuna riserva incompatibile con l'oggetto e la finalita' dell'Unione. 2. In linea generale, i paesi membri che non riescono a condividere il loro punto di vista con gli altri paesi membri devono cercare, per quanto possibile, di allinearsi al parere della maggioranza. Le riserva deve farsi in caso di assoluta necessita' ed essere adeguatamente motivata. 3. La riserva ad articoli della presente Convenzione deve essere sottoposta al Congresso sotto forma di proposta scritta in una delle lingue di lavoro dell'Ufficio Internazionale, conformemente alle relative disposizioni del Regolamento interno del Congresso. 4. Per avere effetto, la riserva sottoposta al Congresso deve essere approvata dalla maggioranza richiesta in ogni caso per la modifica dell'articolo al quale la stessa riserva si riferisce. 5. In linea di principio, la riserva e' applicata su una base di reciprocita' tra il paese membro che l'ha emessa e gli altri paesi membri. 6. La riserva alla presente Convenzione sara' inserita nel Protocollo finale della presente Convenzione sulla base della proposta approvata dal Congresso.
Testo vigente dal 2 marzo 2007
