I rendiconti previsti negli articoli precedenti sono approvati, d'intesa, con l'autorita' che ha imposto il sovraprezzo, la quota di prezzo o la contribuzione, dall'Intendenza di finanza, ovvero per le casse a carattere interprovinciale o nazionale, dal Ministero del tesoro. Ai fini della approvazione dei rendiconti di cui al suindicato comma dovra' in ogni caso essere preventivamente sentita la Commissione istituita con l'art. 1 del decreto Ministeriale 20 ottobre 1945, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 gennaio 1946, n. 1, organo consultivo delle Amministrazioni interessate per tutto quanto concerne la materia delle casse o dei fondi di cui all'art. 1.

Testo vigente dal 6 marzo 1948

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-26;98~art5 · fonte del testo