Le casse o i fondi di conguaglio, di rischi o di compensazione, e in genere, le casse o i fondi, comunque denominati, istituiti o da istituire per la gestione dei sovraprezzi, di quote di prezzo o di contribuzioni imposte dalle competenti autorita' per la disciplina dei prezzi, sono sottoposti alla vigilanza delle Amministrazioni interessato e del Ministero del tesoro. La vigilanza puo' essere esercitata anche a mezzo degli organi locali delle Amministrazioni rispettive. E' in facolta' del Ministero del tesoro di adottare provvedimenti cautelativi di carattere finanziario.
Testo vigente dal 6 marzo 1948
