Le casse o i fondi di conguaglio, di rischi o di compensazione, e in genere, le casse o i fondi, comunque denominati, istituiti o da istituire per la gestione dei sovraprezzi, di quote di prezzo o di contribuzioni imposte dalle competenti autorita' per la disciplina dei prezzi, sono sottoposti alla vigilanza delle Amministrazioni interessato e del Ministero del tesoro. La vigilanza puo' essere esercitata anche a mezzo degli organi locali delle Amministrazioni rispettive. E' in facolta' del Ministero del tesoro di adottare provvedimenti cautelativi di carattere finanziario.

Testo vigente dal 6 marzo 1948

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-26;98~art1 · fonte del testo