Entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale i Comitato di gestione della cassa o del fondo deve rendere il conto della sua gestione all'autorita' che ha istituito il sovraprezzo, la quota di prezzo o la contribuzione ed alla Intendenza di finanza e, per le casse a carattere interprovinciale o nazionale, al Ministero del tesoro, e deve riferire sulle operazioni compiute e sulla situazione finanziaria o patrimoniale. Il Comitato predetto dovra' unire una relazione del revisore o del Collegio dei revisori.
Testo vigente dal 6 marzo 1948
