Entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale i Comitato di gestione della cassa o del fondo deve rendere il conto della sua gestione all'autorita' che ha istituito il sovraprezzo, la quota di prezzo o la contribuzione ed alla Intendenza di finanza e, per le casse a carattere interprovinciale o nazionale, al Ministero del tesoro, e deve riferire sulle operazioni compiute e sulla situazione finanziaria o patrimoniale. Il Comitato predetto dovra' unire una relazione del revisore o del Collegio dei revisori.

Testo vigente dal 6 marzo 1948

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-26;98~art3 · fonte del testo