I sovraprezzi, le quote di prezzo o le contribuzioni stabilite a favore delle casse o dei fondi devono dagli obbligati essere versati nei modi e nei termini previsti nelle norme che disciplinano la gestione delle casse e dei fondi o, se non e' altrimenti disposto, entro trenta giorni dalla cessione delle merci sulle quali sono applicati i sovraprezzi, le quote di prezzo o le contribuzioni. Se all'entrata in vigore del presente decreto tali termini siano decorsi, il versamento deve farsi entro i trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso. Per le casse o i fondi soppressi o che comunque abbiano cessato di funzionare, i versamenti devono essere eseguiti entro i sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, mediante vaglia del Tesoro o vaglia cambiario della Banca d'Italia - intestato alla Tesoreria centrale - da inviarsi alla Intendenza, di finanza accompagnato da un rendiconto delle somma dovute.

Testo vigente dal 6 marzo 1948

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-26;98~art7 · fonte del testo