Le casse e i fondi di cui si renda necessaria la costituzione sono istituiti d'intesa col Ministero del tesoro ed hanno gestione autonoma a mezza di apposito Comitato di gestione. Il predetto Comitato di gestione e' composto di regola di non piu' di cinque membri ed e' nominato o sostituito dall'autorita' che ha imposto il sovraprezzo, la quota di prezzo o la contribuzione o dall'Amministrazione da esso delegata, d'intesa con l'Intendenza di finanza, ovvero, per le casse a carattere interprovinciale o nazionale, d'intesa con il Ministero del tesoro. Per ogni cassa o fonda e' nominato inoltre un revisore in rappresentanza dell'Amministrazione del tesoro, ovvero - quando se ne presenti l'opportunita' - un collegio di revisori composto di tre membri di cui uno, che lo presiede, in rappresentanza del Tesoro e gli altri due in rappresentanza delle Amministrazioni statali prevalentemente interessate. I revisori di cui al precedente comma esercitano le stesse funzioni che spettano ai sindaci delle societa' per azioni, in quanto compatibili con le particolarita' dell'ordinamento e del funzionamento delle casse e dei fondi. Gli organi di gestione e di revisione che - per le casse ed i fondi esistenti all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto - non risultino costituiti secondo le disposizioni anzidette, devono essere uniformati alle stesse a cura dell'Amministrazione che ha istituito i singoli fondi o casse.

Testo vigente dal 6 marzo 1948

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-26;98~art2 · fonte del testo