Il Ministero del tesoro e le Amministrazioni che hanno imposto i sovraprezzi, quote di prezzo o contribuzioni possono eseguire, con i mezzi piu' idonei i necessari controlli presso coloro che sono tenuti al pagamento dei cennati sovraprezzi, quote di prezzo o contribuzioni ed hanno facolta' di richiedere ogni elemento che occorra per l'esercizio della vigilanza sull'adempimento degli obblighi stabiliti nel provvedimento istitutivo delle casse o dei fondi.

Testo vigente dal 6 marzo 1948

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-26;98~art6 · fonte del testo