Con le stesse norme previste nell'articolo precedente, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, deve essere reso il conto delle gestioni anteriori al 31 dicembre 1947, a decorrere dall'ultimo approvato dall'autorita' statale competente per tale approvazione secondo il provvedimento istitutivo della cassa o del fondo, ovvero, in mancanza, dal prefetto. La disposizione si applica anche per le gestioni delle casse o dei fondi soppressi o che comunque abbiano cessato di funzionare prima della entrata in vigore del presente decreto.

Testo vigente dal 6 marzo 1948

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-26;98~art4 · fonte del testo