La trasformazione, la soppressione e la liquidazione delle casse o dei fondi di cui all'art. 1, sono disposte dai Ministeri interessati sentita la Commissione citata nel secondo comma dell'art. 5. Il liquidatore o i liquidatori sono nominati dal Ministero del tesoro che, ove lo ritenga opportuno, puo' affidare la liquidazione all'Intendenza di finanza. Nel caso di soppressione delle casse o dei fondi, le attivita' residue sono distribuite agli aventi diritto in proporzione dei crediti di ciascuno, osservate, ove non sia possibile la soddisfazione integrale di essi, le disposizioni vigenti in materia di liquidazione coatta amministrativa. Le attivita' nette residue che risultano dopo la chiusura delle operazioni di liquidazione sono devolute allo Stato. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 14 OTTOBRE 1971, N. 914)).

Testo vigente dal 2 dicembre 1971

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 2 dicembre 1971

Confronto con la versione in vigore dal 6 marzo 1948 al 2 dicembre 1971. 41 parole tolte, 9 parole aggiunte.

… residue che risultano dopo la chiusura delle operazioni di liquidazione sono devolute allo Stato. tolto: In caso eccezionale, su richiesta degli Enti e delle Amministrazioni statali interessate, il Ministero del tesoro sentita la Commissione di cui all'art. 5 puo' autorizzare l'erogazione delle attivita' nette residue, in misura non superiore al 50%, ai fini di pubblica utilita' aggiunto: COMMA SOPPRESSO DALLA L. 14 OTTOBRE 1971, N. 914.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-26;98~art11 · fonte del testo