Gli inadempienti alle disposizioni di cui all'art. 3 ed al primo comma dell'art. 4 sono solidalmente tenuti - senza pregiudizio dell'azione penale qualora il fatto costituisca reato - al pagamento in favore dell'Erario dello Stato della sanzione pecuniaria di L. 20.000; nel caso d'inadempienza della disposizione del secondo comma dell'art. 4 la sanzione pecuniaria e' di L. 50.000. Coloro che sono tenuti, a norma dell'articolo precedente al versamento delle somme dovute per sovraprezzi, quote di prezzo o contribuzioni, in caso di inadempienza a tale obbligo nei termini prescritti incorrono in una sanzione pecuniaria pari a tre volte la somma accertata come dovuta e cio' senza pregiudizio dell'azione penale contro i responsabili qualora il fatto costituisca reato. Le predette sanzioni pecuniarie, su richiesta del Ministero del tesoro, vengono applicate dall'Intendenza di finanza con ingiunzione, osservando le disposizioni del testo unico 14 aprile 1910, n. 639, relativo alla procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.
Testo vigente dal 6 marzo 1948
