In base al presente Accordo il Governo concedera' le agevolazioni occorrenti e tutta l'assistenza possibile per porre in grado la Commissione di svolgere la sua attivita' in Italia, adoperandosi inoltre affinche' ai Membri della Commissione, i quali non abbiano residenza stabile in Italia, sia assicurato il loro alloggio. Il Governo consente, altresi', che per gli scopi di cui sopra la Commissione possa avvalersi, nei limiti delle esigenze dei servizi, dei Laboratori, del materiale tecnico e amministrativo e dei mezzi di trasporto dell'Amministrazione dello Stato italiano.

Testo vigente dal 20 luglio 1948

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-13;917~art3 · fonte del testo