[1]Le immunita' ed i privilegi accordati alla Commissione sono quelli che verranno stabiliti nel protocollo separato che dovra' essere, a norma dell'art. 68 della Costituzione dell'Organizzazione Mondiale della Sanita'., elaborato dalla Organizzazione stessa ed approvato dai singoli Stati Membri.

[2]Nell'attesa di detto provvedimento e della eventuale sua ratifica:

  • a)il Governo accordera' alla Commissione, per il conseguimento dei suoi fini e per l'esercizio delle sue funzioni: 1° l'immunita' da qualsiasi azione o procedimento legale; 2° inviolabilita' degli archivi e degli uffici della Commissione; 3° per le operazioni che essa dovra' compiere, lo stesso trattamento tributario previsto, in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari, per gli atti stipulati nei confronti dello Stato, nonche' l'esenzione dal pagamento dei diritti doganali relativi alle merci ed ai materiali importati in Italia per l'attuazione del presente Accordo; 4° applicazione del cambio della valuta previsto dal decreto Ministeriale del 20 gennaio 1947 concernente il trasferimento di moneta straniera della Commissione in Italia per il pagamento di stipendi al personale straniero o per qualsiasi altro scopo.
  • b)il Governo accordera' al personale della Commissione non di nazionalita' italiana nell'adempimento delle loro funzioni ufficiali: 1° immunita' da azione legale di qualsiasi specie in rapporto ad atti da essi compiuti nella loro qualita' di funzionari della Commissione o nell'espletamento delle loro funzioni come tali; 2° esenzione da tasse sugli stipendi ufficiali, indennita' ed altri emolumenti percepiti quali rappresentanti o membri del personale della Commissione, purche' si tratti di persone non di nazionalita' italiana e non residenti permanentemente in Italia; 3° le stesse agevolazioni di carattere valutario accordate a rappresentanti, funzionari ed impiegati di simile rango di potenze amiche, purche' siffatte agevolazioni non si riferiscano a cittadini italiani e a persone permanentemente residenti in Italia.

Testo vigente dal 20 luglio 1948

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-13;917~art5 · fonte del testo