[1]Accordo fra il Governo italiano e la Commissione interinale dell'Organizzazione Mondiale della Sanita'.

[2]Considerato che la Commissione Interinale dell'Organizzazione Mondiale della Sanita' (da ora in poi denominata la "Commissione"), ha la facolta' in base agli accordi conclusi alla Conferenza internazionale della Sanita' tenuta a New York dal 19 giugno al 22 luglio 1946, di fornire assistenza tecnica ai Paesi firmatari di detti accordi circa urgenti problemi sanitari; e Considerato che la Commissione ha concluso un Accordo firmato il 9 dicembre 1946; con l'Amministrazione dell'UNRRA (da ora in poi denominata "UNRRA") per il trasferimento e la continuazione di talune funzioni sanitarie dall'UNRRA alla Commissione, in virtu' della lettera f) dell'art. 1 dell'Accordo concluso in data 22 luglio 1946 tra i Governi intervenuti alla predetta Conferenza; e Considerato che il Governo italiano (da ora in poi denominato "Il Governo") ritiene opportuno che sia continuata in Italia l'attivita' nel campo della assistenza e della consulenza sanitaria ora trasferita dall'UNRRA alla Commissione; il Governo e la Commissione hanno convenuto quanto segue:

[3]Art. 1.

[4]Il Governo autorizza la Commissione a stabilire in Italia un'Amministrazione che rappresenti la Commissione stessa per assicurare gli opportuni collegamenti tecnici per quanto riguarda l'approvvigionamento di materiale sanitario e l'assistenza sanitaria, che la Commissione potra' fornire entro i limiti della propria competenza sulla base delle risorse di cui dispone, con particolare riferimento all'esecuzione dei programmi sanitari diretti alla: 1° lotta antimalarica; 2° lotta antitubercolare; 3° lotta antitracomatosa; 4° rimessa in efficienza dei servizi sanitari nei porti e nelle frontiere; 5° realizzazione di compiti per quegli altri scopi igienici e sanitari che potranno essere fissati di accordo tra il Governo e la Commissione.

[5]La Commissione potra' istituire uno o piu' uffici a seconda delle esigenze che si renderanno necessarie per il conseguimento dei suoi compiti e per assicurare il collegamento con gli organi del Governo.

Testo vigente dal 20 luglio 1948

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-13;917~art1 · fonte del testo