Rapporti fra il Governo ed il Fondo per l'esecuzione del presente Accordo.

  • A)Il Governo ed il Fondo riconoscono che al fine di porre in esecuzione i termini del presente Accordo e' necessario stabilire una stretta e cordiale relazione di collaborazione rispettivamente fra i rappresentanti del Governo e del Fondo al livello degli organi esecutivi. A tal fine si stabilisce che il Fondo provvedera' a fornire funzionari regolarmente autorizzati che risiederanno in Italia e che saranno a disposizione: per la consultazione e per la cooperazione con i competenti funzionari del Governo, in relazione alla spedizione, ricezione e distribuzione delle merci fornite dal Fondo; per esaminare e rivedere le necessita' dei bambini, degli adolescenti, delle gestanti e delle nutrici in Italia, per l'aiuto contemplato dal presente Accordo; per informare la Direzione Generale del Fondo sul programma di operazioni previsto dall'Accordo e su ogni altro problema che il Governo potra' sottoporre al Fondo o ai suoi rappresentanti in relazione all'aiuto e all'assistenza ai bambini, agli adolescenti, alle gestanti ed alle nutrici in Italia.
  • B)Il Fondo stabilisce che, per gli scopi summenzionati, manterra' un ufficio nella capitale del Governo, mediante il quale si possano mantenere i contatti con i funzionari ed attraverso cui condurre i suoi principali affari. La nomina del Capo della Missione e' soggetta al gradimento del Governo italiano.
  • C)Il Governo facilitera' l'impiego da parte del Fondo di cittadini di nazionalita' italiana, come funzionari, impiegati od altro, secondo le necessita' per eseguire le funzioni del Fondo, giusta il presente Accordo.
  • D)Il Governo permettera' ai funzionari autorizzati dal Fondo di poter esaminare registri, libri contabili, altri documenti relativi alla distribuzione delle merci fornite dal Fondo in modo da soddisfare il Fondo in relazione alla esecuzione da parte del Governo delle norme del presente Accordo. Inoltre il Governo permettera' che i funzionari autorizzati del Fondo abbiano piena liberta' di osservare di quando in quando ed in localita' diverse la distribuzione delle merci, di esaminare i metodi e la tecnica di distribuzione, e di fare segnalazioni in merito, alle competenti autorita' governative.
  • E)Il Governo provvedera' a sostenere il costo di tutte le spese del Fondo in Lire italiane per l'istituzione, l'attrezzatura ed il funzionamento del suo ufficio, ivi compresi i salari e gli stipendi del personale assunto in Italia e le indennita' di missione per il personale straniero. I bilanci preventivi concernenti le spese di cui al presente paragrafo saranno concordati tra il Governo ed il Fondo di volta in volta come da richiesta di una delle due parti.
  • F)Il Governo provvedera' per tutti gli impiegati del Fondo, aventi diritto a tutte le assicurazioni sociali previste dalla legge italiana per gli impiegati privati italiani.

Testo vigente dal 17 luglio 1948

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-13;909~art5 · fonte del testo