Il Governo dara' alla Commissione, per le spese da sostenere in Italia, un contributo in valuta locale che verra' anticipato dall'Alto Commissariato per l'Igiene e la Sanita' Pubblica, salvo le determinazioni per il rimborso di dette spese che saranno adottate a seguito del perfezionamento dell'Accordo fra il Governo italiano e l'UNRRA sul reimpiego delle somme costituenti il Fondo Lire nonche' sulla gestione di esso. Tali spese riguardano gli stipendi del personale, le indennita' viveri per il personale straniero, l'affitto dei locali, il funzionamento degli uffici e dei servizi, le spese di trasporto a tutte le altre spese di carattere amministrativo. I bilanci preventivi, relativi a tali spese, saranno sottoposti all'approvazione del Governo.
Testo vigente dal 20 luglio 1948
