[1]Articolo III RESPONSABILITA' DEL GOVERNO - FACILITAZIONI E SERVIZI
[2]1. Come prova della propria simpatia per il compito umanitario perseguito dal Comitato Preparatorio per l'I.R.O. ed in considerazione del fatto che il Comitato Preparatorio per l'I.R.O. ha assunto dal 1 luglio 1947 la continuazione del programma a favore dei profughi precedentemente svolto da altre organizzazioni internazionali, il Governo:
- a)concede in uso gratuito al Comitato Preparatorio per l'I.R.O. tutti i beni immobili e mobili che il Comitato Misto, stabilito nell'articolo VII, possa ritenere necessari all'esecuzione del programma di assistenza ai profughi in Italia. Il Governo si assume le spese relative alla manutenzione, riparazioni e miglioramenti di tali beni immobili e mobili nei limiti dell'ordinaria amministrazione nell'uso di tali beni. Inoltre il Governo assume la difesa e le responsabilita' relative alle azioni derivanti dall'uso di tali beni, quali danni, deterioramento, consumo o perdita. D'altra parte, il Comitato Preparatorio per l'I.R.O. si assume la responsabilita' finanziaria per i danni che, ai sensi della legge italiana, siano dovuti a dolo o colpa data del proprio personale o dei profughi. Il Comitato Preparatorio per l'I.R.O. restituira' al Governo quei beni che il Comitato Preparatorio per l'I.R.O. non riterra' piu' necessari per l'attuazione del suo programma;
- b)tiene conto, nella distribuzione gratuita di prodotti tessili U.N.R.R.A. e di medicinali importati dall'U.N.R.R.A., delle esigenze dei profughi assistiti in campi gestiti dal Comitato Preparatorio per l'I.R.O.; tali esigenze verranno presentate dal Comitato Preparatorio per l'I.R.O. al Comitato Misto stabilito nell'articolo VII del presente Accordo;
- c)concede al Comitato Preparatorio per l'I.R.O. per le operazioni strettamente necessarie per il raggiungimento dei suoi scopi, l'esenzione tributaria, ad eccezione dell'imposta generale sull'entrata, delle imposte comunali di consumo e del diritto speciale istituito dai Comuni su alcuni generi di larga produzione locale. Il Governo concordera' con il Comitato Preparatorio per l'I.R.O. le modalita' per il rimborso. L'esenzione medesima si estende agli stipendi e remunerazioni corrisposti al personale del Comitato Preparatorio per l'I.R.O. di nazionalita' non italiana e non residente stabilmente in Italia. Il Governo concede inoltre al predetto Comitato Preparatorio per l'I.R.O. l'esonero dai diritti doganali (compresi il diritto di licenza e l'imposta generale sull'entrata) per le merci - esclusi i tabacchi e gli altri generi di monopolio - importate per essere distribuite ai profughi in Italia od occorrenti per l'attrezzamento ed il funzionamento degli uffici del Comitato Preparatorio per l'I.R.O. e dei campi dei profughi stessi, in esecuzione del programma assistenziale previsto dal presente Accordo, nonche' per i carburanti ed i lubrificanti necessari, a tali fini, entro i limiti di un contingente fissato dal Comitato Misto, previsto nel successivo articolo VII. La documentazione relativa alle merci a cui saranno accordate le suddette esenzioni, e' soggetta ad esame e controllo da parte del Comitato Misto, previsto nell'articolo VII del presente Accordo. Gli automezzi destinati al servizio del Comitato Preparatorio per l'I.R.O. in Italia saranno ammessi al fruire del regime della importazione temporanea. Le esenzioni tributarie di cui sopra hanno effetto dal 1 luglio 1947;
- d)concede facilitazioni, inclusa un'adeguata precedenza nei trasporti, ai fini di assicurare l'approvvigionamento e la distribuzione dei rifornimenti necessari allo svolgimento del programma del Comitato Preparatorio per l'I.R.O. in Italia;
- e)concede opportune agevolazioni ferroviarie al Comitato Preparatorio per l'I.R.O. per il trasporto dei profughi nei trasferimenti necessari fra i campi e per il loro trasporto ai confini in caso di rimpatrio o di risistemazione;
- f)concede la precedenza per i viaggi di servizio in ferrovia, autobus, linee marittime ed aeree al personale del Comitato Preparatorio per l'I.R.O. in Italia. Il Comitato Misto previsto nell'articolo VII concordera' sulle misure necessarie per assicurare il mantenimento della legge, dell'ordine pubblico, della sicurezza e della sanita' pubblica nei campi gestiti dal Comitato Preparatorio per l'I.R.O.
Testo vigente dal 18 maggio 1948
