Privilegi e facilitazioni

  • A)Il Governo accorda al Fondo ed al suo personale di nazionalita' non italiana e non permanentemente residente in Italia la piu' larga ospitalita' e le maggiori concessioni e facilitazioni possibili in base alle leggi italiane in vigore.
  • B)Gli stipendi per il personale del Fondo non di nazionalita' italiana e non residente in Italia, saranno esenti da tasse ed oneri di qualsiasi specie imposti dal Governo o da qualsiasi altra autorita' pubblica in Italia.
  • C)Il Governo si assumera' l'espletamento e la soluzione di tutte le cause per azioni di danni contro il Fondo o per conto di esso, e contro il suo personale in Italia o per conto di esso per fatti avvenuti nell'espletamento delle loro funzioni.

Testo vigente dal 17 luglio 1948

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-13;909~art7 · fonte del testo