Privilegi e facilitazioni
- A)Il Governo accorda al Fondo ed al suo personale di nazionalita' non italiana e non permanentemente residente in Italia la piu' larga ospitalita' e le maggiori concessioni e facilitazioni possibili in base alle leggi italiane in vigore.
- B)Gli stipendi per il personale del Fondo non di nazionalita' italiana e non residente in Italia, saranno esenti da tasse ed oneri di qualsiasi specie imposti dal Governo o da qualsiasi altra autorita' pubblica in Italia.
- C)Il Governo si assumera' l'espletamento e la soluzione di tutte le cause per azioni di danni contro il Fondo o per conto di esso, e contro il suo personale in Italia o per conto di esso per fatti avvenuti nell'espletamento delle loro funzioni.
Testo vigente dal 17 luglio 1948
