[1]Articolo V PERSONALE ED ASSICURAZIONI
[2]1. Il Governo facilitera' l'entrata ed il movimento in Italia del personale del Comitato Preparatorio per l'I.R.O. indicato nella Vista ufficiale prevista nell'articolo IV (3) gia' menzionato, e fornira' ogni possibile assistenza al Comitato Preparatorio per l'I.R.O. nella selezione ed assunzione di cittadini italiani qualificati per l'espletamento delle sue funzioni di cui al presente Accordo. 2. Il Governo applichera' a tutti gli impiegati del Comitato Preparatorio per l'I.R.O. interessati, tutte le assicurazioni sociali previste dalla legge italiana per gli impiegati di ditte private italiane. 3. Il Governo si assume l'espletamento e la composizione di azioni contro il Comitato Preparatorio per l'I.R.O. o per conto di esso e contro il suo personale in Italia o per conto di esso, verificatisi nell'espletamento delle sue funzioni ufficiali. 4. Le somme pagate dal Governo nell'esecuzione di quanto disposto nei paragrafi 2 e 3 di cui sopra, saranno rimborsate dal Comitato Preparatorio per l'I.R.O. secondo le modalita' che saranno concordate tra le due parti. 5. Il Comitato Preparatorio per l'I.R.O. assicura la buona condotta ed integrita' morale del suo personale e licenziera' o richiamera' quel personale che verra' meno a tali requisiti.
Testo vigente dal 18 maggio 1948
