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Costituzionale
Modificazioni alle disposizioni sulla esecuzione di opere pubbliche e alle norme sulla costituzione ed il funzionamento dei Provveditorati alle opere pubbliche
Decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 777
- Aggiornato al
- 16 aprile 1964
- Articoli
- 13
- Versioni storiche
- 13
- Art. 1Per l'appalto di opere da eseguire a cura del Ministero dei lavori pubblici e' richiesto…
- Art. 2L'art. 15 della legge 18 ottobre 1942, n. 1460, e' modificato come segue: Le Sezioni del…
- Art. 3L'art. 17 della legge 18 ottobre 1942, n. 1460, e' modificato come segue: I Comitati…
- Art. 4L'art. 19 della legge 18 ottobre 1942, n. 1460, e' modificato come segue: "Il parere…
- Art. 4-bisI limiti di competenza stabiliti dagli articoli 2, lettera d), e 4 lettera b), si…
- Art. 5A parziale modifica dell'art. 3 della legge 18 Ottobre 1942, n. 1460, gia' modificato con…
- Art. 6I Comitati tecnico-amministrativi dei Provveditorati alle opere pubbliche sono competenti…
- Art. 6-bisI provveditori alle opere pubbliche predispongono i programmi di massima delle opere…
- Art. 7Il secondo comma dell'art. 10 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n…
- Art. 8All'art. 17 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 37, e' aggiunto il…
- Art. 9Le disposizioni dei precedenti articoli 6, 6-bis e 7 si applicano anche ai Provveditorati…
- Art. 10Con effetto dal 1 luglio 1947, e sino al 31 dicembre 1947, sono decuplicati i limiti di…
- Art. 11senza rubricaabrogato
