L'art. 17 della legge 18 ottobre 1942, n. 1460, e' modificato come segue: I Comitati delle Sezioni I, II, III e V deliberano:

  • a)sui progetti di opere pubbliche da eseguire a cura dello Stato sia a totale suo carico, sia col suo concorso, d'importo compreso fra lire 50.000.000 e lire 100.000.000, quando all'appalto dei lavori si intenda provvedere ad asta pubblica o a licitazione privata o mediante appalto-concorso, ovvero d'importo compreso fra lire 25.000.000 e lire 50.000.000 quando all'esecuzione dei lavori si intenda provvedere in economia o mediante appalto a trattativa privata;
  • b)sui progetti esecutivi di opere di bonifica il cui importo sia compreso fra lire 50.000.000 e lire 100.000.000;
  • c)sulle variazioni ed aggiunte a progetti gia' approvati dal Consiglio superiore che non ne facciano crescere l'importo oltre i limiti di competenza, delle Sezioni, salve restando le facolta' attribuite agli ingegneri capi nei casi di urgenza dall'art. 20 del regolamento approvato con regio decreto 24 maggio 1895, n. 350;
  • d)sulle vertenze sorte con le imprese in corso d'opera e in sede di collaudo per maggiori compensi o per l'esonero di penalita' contrattuali, quando cio' che si chiede che l'Amministrazione prometta, abbandoni o paghi sia determinato o determinabile in somma superiore a lire 5.000.000 ma non eccedente le lire 10.000.000;
  • e)sulle proposte di risoluzione e rescissione di contratti di importo fino a 100.000.000 di lire e sulle questioni con le imprese per la determinazione di nuovi prezzi che non importino una maggiore spesa di oltre il quinto contrattuale, sempre quando si tratti di opere appaltate in base a progetti sottoposti al parere del Consiglio superiore. Il Comitato della Sezione III delibera anche nei casi contemplati dal successivo art. 21, comma primo, della presente legge. Il Comitato della Sezione IV delibera sulle concessioni e sui riconoscimenti di piccole derivazioni di acque pubbliche, nonche' sulle autorizzazioni di linee di trasporto dell'energia elettrica con tensione da 60.000 a 120.000 volt, quando per tali affari non sia richiesto soltanto il parere dell'ispettore generale del Genio civile ovvero quello dell'ingegnere capo, del Genio civile.

Testo vigente dal 7 aprile 1951

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 7 aprile 1951

Confronto con la versione in vigore dal 26 giugno 1948 al 7 aprile 1951. 82 parole tolte, 39 parole aggiunte in 8 capoversi.

L'art. 17 della legge 18 ottobre 1942, n. 1460, e' modificato come segue: tolto: " I Comitati delle Sezioni I, II, III e V deliberano:

a) sui progetti di opere tolto: di manutenzione ordinaria e sistematica, qualunque sia il loro importo;

tolto: b) sui progetti di opere pubbliche da eseguire a cura dello Stato sia a totale suo carico, sia col suo concorso, d'importo compreso fra tolto: L. 10 milioni e L. 30 milioni aggiunto: lire 50.000.000 e lire 100.000.000, quando all'appalto dei lavori si intenda provvedere ad asta pubblica o a licitazione privata o mediante appalto-concorso, ovvero d'importo compreso tolto: tra le L. 5. aggiunto: fra lire 25.000.000 e tolto: L. 20. aggiunto: lire 50.000.000 quando all'esecuzione dei lavori si intenda provvedere in economia o mediante appalto a trattativa privata;

tolto: caggiunto: b) sui progetti esecutivi di opere di bonifica il cui importo sia compreso fra tolto: L. 20. aggiunto: lire 50.000.000 e tolto: L. 30. aggiunto: lire 100.000.000;

tolto: daggiunto: c) sulle variazioni ed aggiunte a progetti gia' approvati dal Consiglio superiore che non ne facciano crescere l'importo oltre i limiti di competenzaaggiunto: , delle Sezioni, salve restando le facolta' attribuite agli ingegneri capi nei casi di urgenza dall'art. 20 del regolamento approvato con regio decreto 24 maggio 1895, n. 350;

tolto: e) sulle domande di concessione di sussidi o concorsi da corrispondersi a termini di legge, sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici, per opere delle province, dei comuni e dei consorzi, d'importo non eccedente L. 20.000.000;

tolto: f) sulleaggiunto: d) sulle vertenze sorte con le imprese in corso d'opera e in sede di collaudo … si chiede che l'Amministrazione prometta, abbandoni o paghi sia determinato o determinabile in somma tolto: non eccedente L. 2. aggiunto: superiore a lire 5.000.000 ma non eccedente le lire 10.000.000;

tolto: gaggiunto: e) sulle proposte di risoluzione tolto: o aggiunto: e rescissione di contratti di importo fino a tolto: L. 20. aggiunto: 100.000.000 aggiunto: di lire e sulle questioni con le imprese per la determinazione di nuovi prezzi che … sia richiesto soltanto il parere dell'ispettore generale del Genio civile ovvero quello dell'ingegnere capoaggiunto: , del Genio civiletolto: ".

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-17;777~art3 · fonte del testo