Per l'appalto di opere da eseguire a cura del Ministero dei lavori pubblici e' richiesto il parere del Consiglio di Stato se l'importo dell'opera da appaltare superi le lire 200 milioni. Sugli atti di transazione e sugli esoneri da penalita' contrattuali deve essere sentito il parere del detto Consesso quando cio' che si chiede che l'Amministrazione prometta, abbandoni o paghi sia determinato o determinabile in somma eccedente le lire 30 milioni.
Testo vigente dal 26 aprile 1956
