Per l'appalto di opere da eseguire a cura del Ministero dei lavori pubblici e' richiesto il parere del Consiglio di Stato se l'importo dell'opera da appaltare superi le lire 200 milioni. Sugli atti di transazione e sugli esoneri da penalita' contrattuali deve essere sentito il parere del detto Consesso quando cio' che si chiede che l'Amministrazione prometta, abbandoni o paghi sia determinato o determinabile in somma eccedente le lire 30 milioni.

Testo vigente dal 26 aprile 1956

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 26 aprile 1956

Confronto con la versione in vigore dal 7 aprile 1951 al 26 aprile 1956. 40 parole tolte, 5 parole aggiunte.

Per l'appalto di opere da eseguire a cura del Ministero dei lavori pubblici e' richiesto il parere del Consiglio di Stato se l'importo dell'opera da appaltare superi le lire tolto: 50.000.000 e si intenda provvedere mediante trattativa privata o all'esecuzione in economia, ovvero se l'importo superi le lire 100.000.000 e si intenda provvedere mediante asta pubblica o licitazione privata o appalto-concorso. aggiunto: 200 milioni. Sugli atti di transazione e sugli esoneri tolto: di aggiunto: da penalita' contrattuali deve essere sentito il parere del detto Consessotolto: , quando cio' che si chiede che l'Amministrazione prometta, abbandoni o paghi sia determinato o determinabile in somma eccedente le lire tolto: 10.000.000 aggiunto: 30 milioni.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-17;777~art1 · fonte del testo