Le disposizioni dei precedenti ((articoli 6, 6-bis e 7)) si applicano anche ai Provveditorati alle opere pubbliche per la Sicilia e la Sardegna, nonche' al Magistrato alle acque per le materie ed i servizi gia' di sua competenza a termini della legge 5 maggio 1907, n. 257 e successive modificazioni, fermo restando il disposto dell'art. 5 della citata legge, modificata dal regio decreto 31 dicembre 1933, n. 3228, riguardante la competenza del Comitato tecnico di magistratura.
Testo vigente dal 7 aprile 1951
