L'art. 15 della legge 18 ottobre 1942, n. 1460, e' modificato come segue: Le Sezioni del Consiglio superiore si pronunciano secondo la rispettiva competenza per materia:

  • a)sui progetti di massima ed esecutivi di opere pubbliche da eseguire a cura dello Stato, sia a totale suo carico sia col suo concorso, d'importo oltre lire 100.000.000 quando all'appalto dei lavori si intenda provvedere ad asta pubblica, a licitazione privata o mediante appalto-concorso, ovvero di importo oltre lire 50.000.000 quando alla esecuzione dei lavori si intenda provvedere in economia o mediante appalto a trattativa privata;
  • b)sui progetti di massima per opere dipendenti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e sui correlativi progetti esecutivi di importo superiore a lire 1.00.000.000, tanto se si tratti di opere da eseguire direttamente quanto se di opere da dare in concessione;
  • c)sulle domande per la concessione di lavori pubblici, di pubblici servizi di trasporto, di utilizzazione di acque pubbliche e per la trasmissione di correnti elettriche nei casi previsti dalle leggi speciali, salvo i casi indicati al titolo II;
  • d)sui progetti di massima ed esecutivi, di importo superiore a lire 100.000.000, di opere da eseguire dalle province, dai comuni e da altri enti, per la cui esecuzione sia chiesta la concessione, a termini di legge, di contributi dello Stato, o per i quali sia prescritto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, anche se non sia chiesto o non spetti alcun contributo;
  • e)sulle vertenze sorte con le imprese in corso d'opera e in sede di collaudo per maggiori compensi o per l'esonero di penalita' contrattuali, quando cio' che si chiede che l'Amministrazione prometta, abbandoni o paghi sia determinato o determinabile in somma eccedente le lire 10.000.000;
  • f)sulle proposte di risoluzione o rescissione di contratti di importo superiore a lire 100.000.000 e sulle questioni con le imprese per la determinazione di nuovi prezzi che importino una maggiore spesa di oltre il quinto contrattuale quando si tratti di opere appaltate in base a progetti sottoposti al parere del Consiglio superiore;
  • g)sui piani regolatori e sulle proposte di dichiarazione di pubblica utilita' per la costruzione e sistemazione delle strade comunali nell'interno degli abitati, quando vi siano opposizioni o reclami;
  • h)sugli affari per cui da disposizioni speciali, non abrogate ai sensi dell'art. 31, sia richiesto il parere del Consiglio superiore e sugli affari per i quali il Ministro per i lavori pubblici ritenga opportuno di richiedere il parere della Sezione.

Testo vigente dal 7 aprile 1951

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 7 aprile 1951

Confronto con la versione in vigore dal 26 giugno 1948 al 7 aprile 1951. 44 parole tolte, 80 parole aggiunte in 7 capoversi.

L'art. 15 della legge 18 ottobre 1942, n. 1460, e' modificato come segue: tolto: " Le Sezioni del Consiglio superiore si pronunciano secondo la rispettiva competenza per materia:

a) sui progetti di massima ed esecutivi di opere pubbliche da eseguire a cura dello Stato, sia a totale suo carico sia col suo concorso, d'importo oltre tolto: L. 30 milioni aggiunto: lire 100.000.000 quando all'appalto dei lavori si intenda provvedere ad asta pubblica, a licitazione privata o mediante appalto-concorsotolto: ; ovvero d'importo oltre L. 20 milioniaggiunto: , ovvero di importo oltre lire 50.000.000 quando alla esecuzione dei lavori si intenda provvedere in economia o mediante appalto a trattativa privata;

b) sui progetti di massima per opere dipendenti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e sui correlativi progetti esecutivi di importo superiore a tolto: L. 30 milioni aggiunto: lire 1.00.000.000, tanto se si tratti di opere da eseguire direttamente quanto se di opere da dare in concessione;

d) tolto: sulle domande di concessione di sussidi o concorsi da corrispondere aggiunto: sui progetti di massima ed esecutivi, di importo superiore a lire 100.000.000, di opere da eseguire dalle province, dai comuni e da altri enti, per la cui esecuzione sia chiesta la concessione, a termini di legge tolto: sul bilancio del Ministeroaggiunto: , di contributi dello Stato, o per i quali sia prescritto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici tolto: per opere delle province, dei comuni e dei consorzi d'importo oltre L. 20 milioniaggiunto: , anche se non sia chiesto o non spetti alcun contributo;

… che l'Amministrazione prometta, abbandoni o paghi sia determinato o determinabile in somma eccedente le tolto: L. 2. aggiunto: lire 10.000.000;

f) sulle proposte di risoluzione o rescissione di contratti di importo superiore a tolto: L. 20. aggiunto: lire 100.000.000 e sulle questioni con le imprese per la determinazione di nuovi prezzi che …

… il Ministro per i lavori pubblici ritenga opportuno di richiedere il parere della Sezionetolto: ".

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-17;777~art2 · fonte del testo