I provveditori alle opere pubbliche predispongono i programmi di massima delle opere pubbliche da eseguire a carico dello Stato nella circoscrizione del Provveditorato e propongono al Ministro la graduatoria dei lavori di interesse degli Enti pubblici per i quali sia chiesta la concessione di concorsi o contributi statali a norma di legge. I programmi e le graduatorie sono presentati al Ministero entro il mese di marzo di ciascun anno per le sue definitive determinazioni, da adottarsi entro il 31 agosto successivo. I provveditori con proprio decreto e sentito l'organo consultivo competente:

  • 1)((approvano, in attuazione dei programmi deliberati dai Ministro, i progetti per lavori, fornitura e prestazioni fino all'importo di lire 500 milioni e provvedono, ove occorra, all'approvazione dei contratti e alla concessione dei lavori. Copia dei relativi atti e' trasmessa entro quindici giorni al Ministro. Quando tuttavia l'importo dei lavori superi i 200 milioni di lire ed all'esecuzione si intenda provvedere in economia ovvero mediante appalto a trattati privata o col sistema della concessione l'approvazione deve essere preceduta da apposita autorizzazione ministeriale. Resta nella competenza dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici l'approvazione dei progetti delle opere che eccedano la circoscrizione di un Provveditorato));
  • 2)approvano, indipendentemente dai limiti d'importo, le perizie per lavori di manutenzione e, nei limiti della loro competenza ed ove siano stati delegati dal Ministro, i progetti di stralcio di opere i cui progetti generali o di massima siano stati approvati in linea tecnica dal Ministro, nonche' i relativi contratti. In questo caso non possono essere apportate varianti sostanziali nei confronti delle previsioni del progetto generale o di massima, ma puo' procedersi all'aggiornamento dei prezzi;
  • 3)((approvano, nei casi di somma urgenza di cui allo articolo 70 del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, i progetti per i lavori occorrenti ancorche' non compresi in programma, di importo non superiore ai 20 milioni di lire dandone immediata notizia al Ministero;
  • 4)concludono ed approvano le transazioni relative a lavori e forniture e servizi da essi gestiti, quando cio' che si chiede di promettere, di abbandonare o di pagare non superi i 60 milioni di lire, concorrendo a formare tale somma le transazioni che fossero precedentemente intervenute sullo stesso oggetto o per la esecuzione dello stesso contratto;
  • 5)riconoscono l'inapplicabilita' totale o parziale delle clausole penali inserite nei contratti relativi ad opere da essi gestite, quando la somma in controversia o che l'Amministrazione abbandona non superi 60 milioni di lire));
  • 6)provvedono - trasmettendo al Ministero copia dei provvedimenti - in materia di concessione di piccole derivazioni di acqua pubblica che non eccedano dalla circoscrizione territoriale del Provveditorato e per le quali non siano state prodotte opposizioni o domande concorrenti; ove peraltro il provveditore ritenga che una domanda per la concessione di piccola derivazione sia inattuabile, o contraria al buon regime delle acque o ad altri interessi pubblici, la trasmette al Ministro per i lavori pubblici al quale resta salva la facolta' attribuitagli dal settimo comma dell'art. 7 del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato col regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;
  • 7)provvedono in materia di autorizzazione delle linee di distribuzione di energia elettrica di tensione compresa tra 5000 e 60.000 volta e che non eccedano dalla circoscrizione territoriale del Provveditorato trasmettendo copia del provvedimento ai Ministero;
  • 8)provvedono in materia di proroga dei termini per l'attuazione di concessioni di piccole derivazioni di acqua pubblica, dandone comunicazione al Ministero;
  • 9)provvedono in materia di dichiarazione di pubblica utilita' e urgenza delle opere relative alle concessioni ed alle autorizzazioni di cui ai precedenti punti 6) e 7) con le norme di cui al predetto testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. Contro i provvedimenti di cui ai precedenti punti 6), 7) ed 8), e' dato ricorso gerarchico al Ministro per i lavori pubblici. Il provveditore rimette al Ministero mensilmente l'elenco anche se negativo dei progetti approvati, con l'indicazione del sistema adottato per l'appalto dei relativi lavori e delle imprese aggiudicatarie.

Testo vigente dal 16 aprile 1964

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 aprile 1964

Confronto con la versione in vigore dal 26 aprile 1956 al 16 aprile 1964. 18 parole tolte, 18 parole aggiunte in 4 capoversi.

1) approvano, in attuazione dei programmi deliberati tolto: dal aggiunto: dai Ministro, i progetti per lavori, tolto: forniture aggiunto: fornitura e prestazioni fino all'importo di tolto: 200 milioni di lire aggiunto: lire 500 milioni e provvedono, ove occorra, tolto: alla approvazione dei contratti o aggiunto: all'approvazione dei contratti e alla concessione dei lavori. Copia dei relativi atti e' trasmessa entro quindici giorni al Ministro. Quando tuttavia l'importo dei lavori superi i tolto: 100 aggiunto: 200 milioni di lire ed all'esecuzione si intenda provvedere in economia ovvero mediante appalto a tolto: trattativa aggiunto: trattati privata o col sistema della concessione l'approvazione deve essere preceduta da apposita autorizzazione …

3) approvano, nei casi di somma urgenza di cui tolto: all'art. aggiunto: allo articolo 70 del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, i progetti per i lavori occorrenti ancorche' non compresi in programma, di importo non superiore ai tolto: 5 aggiunto: 20 milioni di lire dandone immediata notizia al Ministero;

4) concludono ed approvano le transazioni relative a lavori e forniture e servizi da essi gestiti, quando cio' che si chiede di promettere, di abbandonare o di pagare non superi tolto: 30 aggiunto: i 60 milioni di lire, concorrendo a formare tale somma le transazioni che fossero precedentemente intervenute sullo stesso oggetto o per la esecuzione dello stesso contratto;

5) riconoscono l'inapplicabilita' totale o parziale delle clausole penali inserite tolto: in aggiunto: nei contratti relativi ad opere da essi gestite, quando la somma in controversia o che l'Amministrazione abbandona non superi tolto: 30 aggiunto: 60 milioni di lire;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-17;777~art6bis · fonte del testo