Il secondo comma dell'art. 10 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 37, e' sostituito dai seguenti: "Possono essere nominati consegnatari cassieri i funzionari dei gruppi A e B senza limitazione di grado, nonche' gli impiegati di gruppo C di grado non inferiore al 10°. Con effetto dal 1 gennaio 1948 e' concessa ai consegnatari cassieri predetti per i rischi di cassa derivanti dal maneggio di denaro e valori una indennita' annua di L. 12.000 lorde da corrispondersi a trimestri posticipati".
Testo vigente dal 26 giugno 1948
