Il secondo comma dell'art. 10 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 37, e' sostituito dai seguenti: "Possono essere nominati consegnatari cassieri i funzionari dei gruppi A e B senza limitazione di grado, nonche' gli impiegati di gruppo C di grado non inferiore al 10°. Con effetto dal 1 gennaio 1948 e' concessa ai consegnatari cassieri predetti per i rischi di cassa derivanti dal maneggio di denaro e valori una indennita' annua di L. 12.000 lorde da corrispondersi a trimestri posticipati".

Testo vigente dal 26 giugno 1948

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-17;777~art7 · fonte del testo