L'art. 19 della legge 18 ottobre 1942, n. 1460, e' modificato come segue: "Il parere degli ispettori generali del Genio civile ai quali sia conferita con decreto del Ministro per i lavori pubblici specifica competenza per territorio o per materia e' richiesto:

  • a)((sui progetti esecutivi di opere pubbliche da eseguirsi a cura dello Stato, sia a totale suo carico, sia col suo concorso, d'importo compreso fra L. 10.000.000 e lire 50.000.000, quando all'appalto dei lavori si intenda provvedere ad asta pubblica, o a licitazione privata o mediante appalto-concorso, ovvero d'importo compreso fra le lire 10.000.000 e lire 25.000.000 quando alla esecuzione dei lavori si intenda provvedere in economia o mediante appalto a trattativa privata;
  • b)sui progetti di massima ed esecutivi, d'importo compreso tra lire 10.000.000 e lire 50.000.000, di opere da eseguire dalle province, dai comuni e da altri enti per la cui esecuzione sia chiesta la concessione, a termini di legge, di contributi dello Stato o per i quali sia prescritto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e di altri organi tecnici del Genio civile anche se non e' chiesto o non spetti alcun contributo;
  • c)sulle vertenze sorte con le imprese in corso di opera o in sede di collaudo, per maggiori compensi o per esonero di penalita' contrattuali quando cio' che si chiede che l'Amministrazione prometta, abbandoni o paghi sia determinato o determinabile in somma non eccedente le lire 5.000.000.))
  • d)sulla concessione di proroghe dei termini contrattuali per l'ultimazione dei lavori;
  • e)sull'approvazione dei verbali di nuovi prezzi;
  • f)sull'esame delle contestazioni con le imprese circa gli ordini dell'ingegnere capo dati in corso d'opera;
  • g)sulle concessioni e sulle domande di rinnovazione di qualunque durata di piccole derivazioni di acque pubbliche, quando non vi siano domande concorrenti ne' opposizioni, e sulle domande per proroghe non superiori ad un anno dei termini stabiliti nei disciplinari relativi a tali concessioni, nonche' sulle autorizzazioni di linee elettriche con tensione inferiore a 60.000 volt. Spetta pure agli stessi ispettori generali di fare proposte al Ministero per la risoluzione dei contratti d'appalto o per la rescissione dei medesimi e l'eventuale esecuzione di ufficio dei lavori appaltati, in caso di grave negligenza o irregolarita' da parte degli assuntori".

Testo vigente dal 7 aprile 1951

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 7 aprile 1951

Confronto con la versione in vigore dal 26 giugno 1948 al 7 aprile 1951. 48 parole tolte, 86 parole aggiunte in 3 capoversi.

a) sui progetti esecutivi di opere pubbliche da eseguirsi a cura dello Stato, sia a totale suo carico, sia col suo concorsoaggiunto: , d'importo compreso fra L. tolto: 5 aggiunto: 10.000.000 e tolto: L. 10. aggiunto: lire 50.000.000, quando all'appalto dei lavori si intenda provvedere ad asta pubblica, o a licitazione privata o mediante appalto-concorso, ovvero d'importo compreso fra tolto: L. 3. aggiunto: le lire 10.000.000 e tolto: L. 5. aggiunto: lire 25.000.000 quando tolto: all'esecuzione aggiunto: alla esecuzione dei lavori si intenda provvedere in economia o mediante appalto a trattativa privata;

b) tolto: sulle domande di concessione di sussidi o concorsi da corrispondere aggiunto: sui progetti di massima ed esecutivi, d'importo compreso tra lire 10.000.000 e lire 50.000.000, di opere da eseguire dalle province, dai comuni e da altri enti per la cui esecuzione sia chiesta la concessione, a termini di legge tolto: sul bilancio del Ministeroaggiunto: , di contributi dello Stato o per i quali sia prescritto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici tolto: per opere delle province, dei comuni e dei consorzi di importo compreso fra L. 5.000.000 e L. 10.000.000 aggiunto: e di altri organi tecnici del Genio civile anche se non e' chiesto o non spetti alcun contributo;

c) sulle vertenze sorte con le imprese in corso tolto: d'opera aggiunto: di opera o in sede di collaudoaggiunto: , per maggiori compensi o per esonero di penalita' contrattualitolto: , quando cio' che si chiede che l'Amministrazione prometta, abbandoni o paghi sia determinato o determinabile in somma non eccedente le tolto: L. 1 aggiunto: lire 5.000.000.tolto: 000;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-17;777~art4 · fonte del testo