Chiunque, al fine di ottenere il pagamento di assegni in tutto od in parte non spettanti, fa false dichiarazioni nelle istanze presentate, od allega alle stesse, documenti falsi od alterati, e' punito, se il fatto non costituisce piu' grave reato, con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire millecinquecento a lire diecimila.

Testo vigente dal 24 giugno 1948

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-03;769~art16 · fonte del testo