Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto gli aventi diritto al pagamento dei debiti scaduti di cui al decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 428, e successive modificazioni, devono presentare istanza alle Amministrazioni competenti per il soddisfacimento dei crediti da essi vantati. Tale istanza, con i documenti in possesso degli interessati, deve essere presentata in carta libera e in duplice originale alla competente Amministrazione centrale o all'ente ed ufficio che fosse stato designato per la liquidazione e il pagamento. Uno degli originali di detta istanza, con la indicazione del giorno della presentazione e con la firma del funzionario ricevente, dovra' essere restituito all'interessato come prova dell'avvenuta presentazione. I crediti non richiesti nel termine di cui al primo comma sono estinti.

Testo vigente dal 12 giugno 1948

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;656~artunico · fonte del testo