Qualora dai documenti comprovanti il loro diritto a pensione, presentati dagli assegnatari o dai loro aventi causa, non possano trarsi le indicazioni necessarie per determinare l'esatto importo annuo lordo della pensione base e degli eventuali assegni annessi, tali importi, ad ogni effetto, sono determinati riducendo del 20 per cento l'ammontare risultante dai mezzi sussidiari di prova che sono stati prodotti e considerando il trattamento di quiescenza cosi' ridotto, attribuito per due terzi a titolo di pensione ed un terzo a titolo di caroviveri, col gravare delle normali ritenute erariali vigenti. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 14 dicembre 1950, n. 1097
1La L. 14 dicembre 1950, n. 1097 ha disposto (con l'art. 1) che "Le disposizioni contenute negli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 769, vengono richiamate in vigore dal 25 dicembre 1948, e fino al 30 giugno 1951".
Testo vigente dal 18 gennaio 1951
