Il paragrafo b) del secondo comma dell'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 3 settembre 1947, n. 1035, e' sostituito come segue: "b) per il 60% al personale addetto ai servizi dell'imposta di fabbricazione, secondo i criteri di ripartizione stabiliti dalla Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette".
Testo vigente dal 8 luglio 1948
