Il paragrafo b) del secondo comma dell'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 3 settembre 1947, n. 1035, e' sostituito come segue: "b) per il 60% al personale addetto ai servizi dell'imposta di fabbricazione, secondo i criteri di ripartizione stabiliti dalla Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette".

Testo vigente dal 8 luglio 1948

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-03;842~art2 · fonte del testo