I servizi veterinari delle unita' sanitarie locali procedono regolarmente ad ispezioni e controlli casuali presso gli stabilimenti di trasformazione a basso o ad alto rischio e accertano, fatto salvo quanto previsto dall'art. 17:

  • a)il rispetto delle disposizioni del presente decreto, in particolare per quanto riguarda l'allegato I e l'allegato II, capitoli I, II, III;
  • b)le condizioni microbiologiche dei prodotti dopo il trattamento; i controlli microbiologici comprendono, in particolare analisi per quanto riguarda le salmonelle e gli enterobatteri, conformemente all'allegato II, capitolo III. Le analisi e le prove devono essere eseguite ricorrendo a metodi scientificamente riconosciuti, in particolare i metodi previsti dalla normativa comunitaria o, in sua mancanza, da norme internazionalmente riconosciute. Se dalle ispezioni effettuate risulta che non sono soddisfatti tutti i requisiti previsti dal presente decreto sono adottate le misure appropriate; in particolare, nel caso in cui non siano soddisfatte le disposizioni di cui al presente articolo per quanto riguarda le norme microbiologiche e i tipi di controlli microbiologici, il responsabile dello stabilimento deve:
  • a)notificare immediatamente al servizio veterinario dell'unita' sanitaria locale competente tutti i particolari circa la natura del campione e la partita da cui e' stato prelevato;
  • b)trasformare o trasformare nuovamente la partita contaminata sotto il controllo dell'unita' sanitaria locale competente;
  • c)aumentare la frequenza dei campionamenti e dei controlli di produzione;
  • d)esaminare i rapporti sulle materie prime corrispondenti al campione prodotto o finito;
  • e)procedere ad una adeguata decontaminazione e ripulitura dello stabilimento.

Testo vigente dal 30 dicembre 1992

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-14;508~art10 · fonte del testo