Il decreto del Presidente della Repubblica 1› marzo 1992, n. 231, e' cosi' modificato:
- a)all'art. 1, comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: " a) di animali domestici da allevamento, da produzione o da macello delle specie bovina, suina, ovina e caprina";
- b)il titolo del capitolo I e' sostituito dal seguente: "Importazione degli animali della specie bovina, suina e caprina";
- c)all'art. 4, comma 1, lettera a) punto 1), infine e' aggiunta la seguente frase: "la peste dei piccoli ruminanti, la malattia emorragica enzootica, il vaiolo degli ovini, il vaiolo dei caprini e la febbre della valle del Rift";
- d)all'art. 4, comma 2, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: " c) deroghe ad un determinato Paese terzo, che opera garanzie sanitarie equivalenti in materia di tubercolosi dei bovini, di brucellosi dei bovini e dei suini, e per quanto riguarda le malattie degli ovini e dei caprini, equivalenti a quelle di cui all'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 556";
- e)all'art. 5, comma 1, dopo le parole: "vaccinati contro l'afta epizootica delle specie" e prima delle parole: "provenienti dal Paese terzo" le parole "bovina e suina" sono sostituite da quelle "bovina, suina, ovina e caprina";
- f)all'art. 6, comma 1, le parole da "bovina" a "suina" sono sostituite dalle seguenti: "bovina, suina, ovina e caprina";
- g)all'art. 7, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. L'importazione degli animali della specie bovina, suina, ovina e caprina e' ammessa soltanto dietro presentazione di un certificato riconosciuto da un veterinario ufficiale del Paese terzo esportatore";
- h)all'art. 8, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Gli animali della specie bovina, suina, ovina e caprina sono sottoposti al loro arrivo a controllo sanitario, indipendentemente dal regime doganale sotto il quale essi sono dichiarati";
- i)all'art. 8, comma 2, le parole da "bovina" a "suina" sono sostituite dalle seguenti: "bovina, suina, ovina e caprina";
- l)all'art. 8, comma 2, lettera c), dopo le parole: "e successive modifiche" e prima delle parole: "non sono state osservate" e' aggiunta la seguente frase: "nonche' da quelle figuranti nell'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 556";
- m)all'art. 8, comma 4, dopo le parole: "gli animali delle spe- cie" le parole "bovina e suina" sono sostituite dalle seguenti: "bovina, suina, ovina e caprina".
Testo vigente dal 4 febbraio 1993
