Il presente decreto stabilisce:

  • a)le norme sanitarie e di polizia veterinaria che si applicano ai procedimenti di eliminazione e/o di trasformazione dei rifiuti di origine animale allo scopo di distruggere gli agenti patogeni eventualmente in essi presenti nonche' alla produzione per gli animali di alimenti di origine animale con metodi atti ad evitare che essi possano contenere agenti patogeni;
  • b)le norme relative all'immissione sul mercato dei rifiuti di origine animale destinati a fini diversi dal consumo umano. Sono fatte salve le norme sanitarie e di polizia veterinaria concernenti:
  • a)l'eradicazione ed il controllo delle malattie degli animali;
  • b)l'impiego di rifiuti di cucina e dei pasti;
  • c)la produzione di alimenti composti per (( animali)) contenenti componenti di prodotti animali e vegetali nonche' di alimenti per animali contenenti sostanze unicamente di origine vegetale.

Testo vigente dal 9 ottobre 1993

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Che cosa è cambiato dal 9 ottobre 1993

Confronto con la versione in vigore dal 30 dicembre 1992 al 9 ottobre 1993. 1 parola tolta, 1 parola aggiunta.

c) la produzione di alimenti composti per tolto: aninali aggiunto: animali contenenti componenti di prodotti animali e vegetali nonche' di alimenti per animali contenenti sostanze unicamente di origine vegetale.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-14;508~art1 · fonte del testo