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Miscellanea
Nuove provvidenze economiche a favore di talune categorie di pensionati di guerra
Decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 257
- Aggiornato al
- 15 aprile 1948
- Articoli
- 10
- Art. 1Ai titolari di pensioni di guerra, di prima categoria, cui spetta un assegno di…
- Art. 2Ai titolari di pensioni di guerra di 1ª categoria, cui spetta l'assegno supplementare di…
- Art. 3E' istituito "un assegno di incollocabilita'" nella misura di L. 72.000 annue, a favore…
- Art. 4L'aumento integratore per gli orfani, di cui all'art. 8 del decreto legislativo del Capo…
- Art. 5L'indennita' speciale di accompagnamento, prevista dal decreto legislativo del Capo…
- Art. 6L'indennita' di cui al precedente art. 5, con effetto dal 1 marzo 1948, e' estesa agli…
- Art. 7Nel caso che gli invalidi fruenti della indennita' speciale di accompagnamento siano…
- Art. 8La prova che i superinvalidi di guerra non svolgono comunque un'attivita' lavorativa…
- Art. 9I nuovi e maggiori benefici derivanti dalla applicazione degli articoli 1, 2, 3, 4, sono…
- Art. 10Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad introdurre in bilancio, con proprio decreto…
