E' istituito "un assegno di incollocabilita'" nella misura di L. 72.000 annue, a favore degli invalidi di guerra forniti di pensione ed assegno di categoria inferiore alla prima, che siano dichiarati incollocabili, ai sensi dell'art. 2 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, in quanto, per la natura ed il grado della loro invalidita', possano riuscire di pregiudizio alla salute ed alla sicurezza dei compagni di lavoro e che siano effettivamente incollocati. La domanda, occorrente per conseguire l'assegno di cui al presente articolo, corredata da attestazione rilasciata dall'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, dalla quale risulti che l'invalido e' incollocato ed incollocabile, dovra' essere presentata al Ministero del tesoro - Direzione generale per le pensioni di guerra - che provvede in merito, previ accertamenti sanitari di controllo da eseguirsi a mezzo delle Commissioni mediche per le pensioni di guerra.

Testo vigente dal 15 aprile 1948

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-09;257~art3 · fonte del testo