La prova che i superinvalidi di guerra non svolgono comunque un'attivita' lavorativa, condizione necessaria per conseguire l'indennita' straordinaria prevista dal decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 37, deve essere data anziche' con un atto notorio, come stabilito dall'art. 2 del citato decreto, con una dichiarazione dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra.

Testo vigente dal 15 aprile 1948

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-09;257~art8 · fonte del testo