L'indennita' di cui al precedente art. 5, con effetto dal 1 marzo 1948, e' estesa agli invalidi di guerra di la categoria fruenti di assegno di superinvalidita' per una delle mutilazioni ed infermita' indicate nella lettera E numeri 3, 4, 5 e nella lettera F n. 1 della tabella E annessa alla legge 19 febbraio 1942, n. 137. L'indennita' di accompagnamento deve intendersi compresa fra, gli assegni per i quali, ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1 settembre 1947, n. 1108, spetta il rimborso delle ritenute per imposta di ricchezza mobile ed addizionale.

Testo vigente dal 15 aprile 1948

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-09;257~art6 · fonte del testo