L'indennita' di cui al precedente art. 5, con effetto dal 1 marzo 1948, e' estesa agli invalidi di guerra di la categoria fruenti di assegno di superinvalidita' per una delle mutilazioni ed infermita' indicate nella lettera E numeri 3, 4, 5 e nella lettera F n. 1 della tabella E annessa alla legge 19 febbraio 1942, n. 137. L'indennita' di accompagnamento deve intendersi compresa fra, gli assegni per i quali, ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1 settembre 1947, n. 1108, spetta il rimborso delle ritenute per imposta di ricchezza mobile ed addizionale.
Testo vigente dal 15 aprile 1948
