L'indennita' speciale di accompagnamento, prevista dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 novembre 1946, n. 408 e successive modificazioni, e' elevata, con effetto dal 1 marzo 1948, rispettivamente a L. 7800 ed a L. 10.400 mensili a seconda che i superinvalidi che vi hanno diritto risiedano in Comuni aventi una popolazione fino a 100.000 abitanti o superiore.
Testo vigente dal 15 aprile 1948
