Ai titolari di pensioni di guerra di 1ª categoria, cui spetta l'assegno supplementare di cui all'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1 settembre 1947, n. 1108, vengono temporaneamente concesse in aggiunta annue L. 96.000.
Testo vigente dal 15 aprile 1948
