L'aumento integratore per gli orfani, di cui all'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1 settembre 1947, n. 1108, e' elevato ad annue L. 6000 per ciascun orfano, ferme restando le condizioni stabilite dall'art. 3 della legge 20 febbraio 1941, n. 67.
Testo vigente dal 15 aprile 1948
